Si riporta di seguito il testo della Circolare CNI n. 206 che intende fornire alcuni primi chiarimenti circa l’entrata in vigore e la fase transitoria delle Norme tecniche per la costruzioni.
Rilievo centrale, per quanto riguarda l’ambito applicativo, assume, come noto, l’art.2 del decreto, rubricato “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”.
L’art.2 del decreto di approvazione delle Norme tecniche contiene infatti indicazioni circa l’applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
La disposizione citata opera una summa divisio tra opere pubbliche e opere private, dedicando alle prime il primo comma e riservando alle seconde il secondo comma.
La finalità della previsione è, con tutta evidenza, quella di delimitare l’ambito di applicazione delle norme tecniche, individuando i limiti temporali ed i segmenti di attività che permettono di continuare ad utilizzare la disciplina previgente da quelli che, al contrario, impongono di applicare le norme tecniche aggiornate.
Le vecchie regole tecniche del 2008 resteranno valide ed utilizzabili soltanto per le opere PUBBLICHE o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove regole, ovvero il 22 marzo 2018 (1). Nel caso dei contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati secondo le NTC 2008, però, la possibilità di continuare ad applicare le regole tecniche previgenti è condizionata alla consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC 2018 (primo comma dell’art.2 del decreto).
Per le opere PRIVATE, è invece possibile continuare ad utilizzare le norme tecniche previgenti, “fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (come detto, il 22 marzo 2018) (secondo comma dell’art.2 del decreto).
Ricapitolando, in base all’art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni nei seguenti casi specifici:
a. nel settore dei contratti pubblici, “nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”, soltanto per le opere pubbliche che si concludono con la consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero entro il 22 marzo 2023 e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, questo vale solamente nell’ipotesi che i progetti siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008) e non delle norme in vigore prima di queste.
b. nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti.
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A parere del Consiglio Nazionale bisogna quindi considerare e valutare separatamente le tematiche relative alla fase transitoria, dalla questione riguardante la usuale circolare ministeriale, di commento e chiarimento delle norme tecniche approvate.
Nel definire un doppio regime transitorio, per opere pubbliche e per opere private, il Legislatore ha inteso tenere conto, da un lato, della natura onerosa dei contratti pubblici, per lavori e servizi, e dei potenziali contenziosi che l’obbligo di adozione delle nuove regole tecniche avrebbe potuto causare; dall’altro, per le opere private, dell’esigenza di mantenere la possibilità di utilizzare la norma previgente solo per quelle opere, progettate secondo le NTC 2008, con progetti strutturali già depositati presso i competenti Uffici e non anche, come pure avvenuto in alcune Regioni d’Italia, per le opere per le quali fosse già stato richiesto un titolo abilitativo generico (SCIA, DIA, permesso di costruire, ecc.).
Del resto non va dimenticato che, come afferma l’intitolazione del DM 17 gennaio 2018, siamo in presenza di un “Aggiornamento” delle norme previgenti e non già di una profonda rivisitazione normativa, come avvenuto in passato con l’Ordinanza del 2003 e con le NTC del 2008.
Anche nel corso del Convegno promosso da questo Consiglio Nazionale il 23 e 24 febbraio 2018 a Salerno, con la presenza del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, proprio per illustrare le novità del testo normativo, è stato ribadito come le modifiche in tema di procedimenti numerici ed analitici siano modeste e come, semmai, il testo finale del decreto risulti più agevole, semplificato e – specie per gli edifici esistenti – più aderente alla realtà strutturale del costruito e, tutto sommato, più facilmente applicabili.
Proprio per questo, la discriminante tra vecchio e nuovo regime, per i lavori privati, è stata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) individuata nell’avere avviato il procedimento amministrativo specifico previsto dal DPR 380/2001 per le opere strutturali, tenendo conto del fatto che nessuna fattispecie edilizia (ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, nuova costruzione), risulta di fatto penalizzata dal nuovo testo.
Per le opere pubbliche, invece, tutti i progetti preliminari, pur se già approvati sotto le previgenti NTC, dovranno essere riesaminati e rifatti da capo, utilizzando le nuove regole tecniche.
Circa poi la correlazione tra il termine di entrata in vigore delle nuove norme (30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) e nuova circolare ministeriale, fermo restando quanto si dirà più avanti, si evidenzia in primo luogo che:
– le NTC 2018 sono applicabili e utilizzabili anche senza circolare esplicativa;
– nel caso delle NTC 2008, la circolare esplicativa fu pubblicata oltre 12 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme tecniche.
Si sottolinea, inoltre, che – ad avviso del Consiglio Nazionale – l’entrata in vigore di una normativa tanto attesa, – contenente una semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, auspicata da tempo dagli operatori del settore – non può dipendere ed essere correlata ai tempi di aggiornamento dei codici di calcolo (quali?); codici di calcolo che, del resto, almeno per quelli più diffusi ed affidabili (es. gli Eurocodici), risultano certamente pronti, stante anche le modeste modifiche introdotte per quelle specificità.
In questa sede si vuole evidenziare come questo Consiglio Nazionale si è molto impegnato, dal 2012 ad oggi – con il decisivo contributo di tanti Colleghi dei vari Ordini territoriali – per una rapida revisione dei testi normativi (NTC e successiva circolare). In questa ottica, i ritardi e le lentezze (2) rispetto all’iter di aggiornamento delle NTC in base all’agenda dei lavori programmata non sono riferibili alla nostra Categoria che, al contrario, ha molto insistito perché l’approvazione e pubblicazione del decreto fosse la più rapida possibile.
Inoltre, il CNI ha sollecitato ed ottenuto l’impegno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a garantire l’adozione della circolare illustrativa nei prossimi mesi: impegno che il vertice del Consiglio sta continuamente monitorando.
Si manifesta al contempo la piena fiducia nella capacità dei Colleghi, tanto dei progettisti, quanto di coloro che sono preposti al controllo dei progetti, di riuscire a procedere all’utilizzo delle NTC 2018 nei tempi prescritti, in attesa dei successivi e sempre opportuni chiarimenti ministeriali.
Di ogni novità e di eventuali ulteriori aggiornamenti, in ogni caso, sarà data notizia, come sempre, tramite circolare.
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NOTE
(1) Ai sensi dell’art.3 (“Entrata in vigore”) del DM 17 gennaio 2018, in base al quale: “Le norme tecniche di cui all’art.1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
(2) Le nuove regole tecniche, infatti, sono state approvate dieci anni dopo le precedenti, che erano in vigore dal luglio del 2009.