AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Gli iscritti all’Albo che esercitano la professione regolamentata hanno l’obbligo di aggiornamento professionale, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, il CNI ha emanato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e le Linee di Indirizzo – Testo Unico 2018 per l’applicazione del suddetto Regolamento.

Gli iscritti all’Albo, attraverso le credenziali personali, possono accedere all’Anagrafe Nazionale dei Crediti e verificare i CFP acquisiti e validati, collegandosi al portale della Formazione Continua.


Obbligo formativo

L’obbligo formativo è rivolto solo a coloro che esercitano la “professione regolamentata”, intesa come l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l’accertamento delle specifiche professionalità (DPR 137/2012 – art. 1, comma 1). Chi non esercita la professione regolamentata, può rimanere iscritto all’albo senza assolvere l’obbligo della formazione continua.

Crediti Formativi Professionali – CFP

Per esercitare la professione, l’iscritto all’albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP.
Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.
Il 31/12 di ogni anno vengono detratti 30 CFP, una volta arrivati a zero crediti non ne verranno più detratti (non si può scendere sotto lo zero). Se si possiedono meno di 30 CFP (o zero CFP) non si verrà cancellati dall’Ordine e nel momento in cui si dovesse decidere di esercitare nuovamente la professione, ci si deve prima adoperare per raggiungere i 30 CFP. L’iscrizione all’Ordine quindi non è legata al numero di crediti che si possiede.

Procedimenti disciplinari

Gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal Regolamento e dalle Linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all’obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall’art. 12 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che preve­dano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.