ORDINE

L’Ordine Professionale è persona giuridica di diritto pubblico a carattere associativo istituito con L. 24 giugno 1923, n. 1395 (G.U.17.7.1923, n. 167).

Le disposizioni normative (Legge n°1395 del 24.06.1923 inerente la tutela del titolo e dell’esercizio professionale, ed il R.D. del 23.10.1925 n°2537, recante norme di regolamento per la professione d’ingegnere) disegnano l’ordinamento professionale degli ingegneri la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell’Ordine in ogni capoluogo di provincia.

Le funzioni dell’Ordine si compendiano nel controllo dell’esercizio della professione di Ingegnere, a tutela sia degli iscritti, sia dell’interesse pubblico, in merito a competenza, correttezza professionale e onorario.
L’albo professionale è un pubblico registro nel quale sono iscritti gli abilitati alla professione.

Vi è inoltre il DPR 328/2001, che contiene modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.

Il Codice Deontologico in vigore è stato aggiornato e approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 9 aprile 2014 e adottato dal Consiglio dell’Ordine della Provincia di Novara nella seduta del 3 giugno 2014.
Nella seduta del 07/11/2022 del Consiglio di Disciplina è stato adottato un proprio regolamento interno che governa il funzionamento del medesimo. 


In base all’articolo 5 della Legge 1395 del 1925, gli iscritti eleggono il proprio Consiglio, che ha tre compiti fondamentali:

  1. pubblicare l’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
  2. esprimere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  3. vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale.

Gli Ordini degli ingegneri ed i rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita direttamente o tramite i procuratori generali presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica.

Il Ministro della Giustizia vigila sulla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e può, direttamente o per mediazione dei magistrati, chiedere ragione delle azioni intraprese dai singoli Ordini e dai rispettivi Consigli.

Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 05.06.2001 n°328) sono stati istituiti nell’albo professionale due sezioni:

  1. la sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
  2. la sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea;

e tre settori:

  1. il settore dell’ingegneria civile e ambientale;
  2. il settore dell’ingegneria industriale;
  3. il settore dell’ingegneria dell’informazione.

Gli iscritti appartengono a uno o più settori sulla base della tipologia del corso di laurea frequentato e, benché si assista talora ad alcune sovrapposizioni, tale suddivisione pare essere efficace.

Gli iscritti alla sezione A acquisiscono il titolo di ingegnere (ing.), mentre gli iscritti alla sezione B  utilizzano il titolo di ingegnere iunior (ing. iunior).