Data:
14 Aprile 2014

Prot. n° 239/14

  1. Aggiornamento della competenza professionale

Ormai giunti al terzo mese dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale è doveroso fare una riflessione sulle varie iniziative formative organizzate da altri soggetti nel nostro territorio; tali valide iniziative, a volte anche patrocinate dal nostro Ordine, per effetto della mancata autorizzazione dei soggetti stessi, secondo quanto indicato all’art.7 del Regolamento, non ha permesso nostro malgrado, di riconoscere crediti validi ai fini dell’aggiornamento della competenza professionale. Sul punto si invitano pertanto gli iscritti a voler segnalare all’Ordine eventi formativi di spiccata validità con i relativi soggetti organizzatori, al fine di poter indicare agli stessi la procedura per poter ottenere l’autorizzazione necessaria ai fini dell’accreditamento di CFP.

In allegato un riassunto dei punti chiave relativi all’aggiornamento della competenza professionale.

  1. Linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale

Sulla base degli interrogativi sottoposti direttamente dagli utenti in seguito alla consultazione delle FAQ, il Centro Studi del CNI ha elaborato alcune linee di indirizzo in merito all’Assicurazione Professionale. Nel documento è possibile trovare una risposta a molti dei dubbi rappresentati dagli ingegneri e dai professionisti italiani.

  1. Piano scuola – Comunicato stampa del Presidente del CNI Zambrano

Il Presidente Zambrano commenta il Piano Scuola ponendo l’accento sulla necessità di aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni che rischiano di ridurre l’efficacia del piano del Presidente del Consiglio.

  1. Adeguamento impianti fotovoltaici

Si ricorda la scadenza del 30-6-2014 per l’adeguamento alle prescrizioni indicate nella delibera n.243/2013/R/eel del 06 giugno 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, degli impianti di produzione (o scambio sul posto) di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonché degli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data.

  1. Accatastamento degli impianti fotovoltaici

La Circolare 36/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate prevede la seguente casistica:

– gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati come D1 oppure, nel caso di edifici annessi ad attività agricole con requisito di ruralità, come D10;

– le installazioni fotovoltaiche su edifici e aree di pertinenza di immobili già accatastati, comportano le dichiarazione di avvenuta variazione per rideterminare la rendita qualora l’impianto fotovoltaico implichi un aumento del valore capitale dell’unità immobiliare a cui è integrato pari almeno al 15%;

– le porzioni di immobili ospitanti impianti di modesta entità, ad esempio < 3 kW per uso domestico, non hanno nessun obbligo di accatastamento.

  1. Novità accesso banche dati ipotecaria e catastale

A partire dal 31/3/2014 sarà attivato a titolo gratuito il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

  1. Impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria

È stato pubblicato il DECRETO 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”, Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2014.

All’art. 1 è riportato. “A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto”.

  1. Certificazione Energetica in Piemonte

Con D.G.R. n. 17-7073 del 4 febbraio 2014, pubblicata sul BUR n. 7 del 13 febbraio 2014, è stata modificata la denominazione di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in Attestato di Prestazione Energetica (APE).

  1. Energie rinnovabili

La Camera ha cancellato la proroga inserita in sede di conversione del decreto in Senato, che introduceva un rinvio al 1 gennaio 2015 dell’aumento dal 20% al 35% della quota di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nessuno slittamento quindi ed è stato confermato l’obbligo del 35% dal 2014 convertendo in legge il Decreto Milleproroghe.

Si ritorna al percorso originale del D.Lgs. 28/11: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 l’obbligo è quello di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da fonti rinnovabili, percentuale che salirà al 50% dal 1° gennaio 2017.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Marco Manfredi

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 3-2014

Punti chiave relativi ai nuovi obblighi relativi all’aggiornamento

della competenza professionale

L’obbligo di aggiornamento delle competenze professionali è stabilito all’art.7 del DPR 7 agosto 2012 , n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

I due testi che regolano l’aggiornamento delle competenze professionali per gli ingegneri sono il Regolamento e le Linee di indirizzo:

– Il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale è stato pubblicato il 15 luglio 2013 sul BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 ed è disponibile sul sito dell’Ordine.

– Le LINEE DI INDIRIZZO (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013) del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale sono disponibili sul sito dell’Ordine.

Considerata l’importanza dei due testi indicati si invitano tutti gli interessati a prenderne visione e ad approfondirne la conoscenza di temi specifici.

In particolare preme porre l’accento su alcuni aspetti di sicuro interesse:

  1. Nel transitorio sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP le attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente (2013) a quello dell’entrata in vigore dello stesso (2014); per attività formative si intendono le sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all’Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP.

  1. Le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

  1. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

  1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione.

  1. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. Tale banca dati non è ancora operativa, sarà cura dell’Ordine informare tempestivamente gli iscritti non appena diverrà operativa. 

  1. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l’attribuzione di 35 CFP all’anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell’area tematica “etica e deontologia professionale”.

  1. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.

  1. È istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI. Tale strumento non è ancora operativo a livello di iscritto, sarà cura dell’Ordine informare tempestivamente gli iscritti non appena diverrà operativo.

  1. Ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività. Tale modulo non è ancora disponibile, sarà cura dell’Ordine informare tempestivamente gli iscritti non appena sarà disponibile.