Aggiornamento situazione relativa ai compensi professionali e Legge 49/2023 “Equo compenso”

Data:
29 Novembre 2023

Si comunica quanto di seguito ritenendo necessario fare un riassunto in materia di compensi professionali allo scopo di chiarire ai colleghi iscritti le novità introdotte in particolare dalla Legge 21 aprile 2023 n.49 (cosiddetta Legge sull’equo compenso), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio e che è entrata in vigore in data 20 maggio 2023.

La legge si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non ha carattere retroattivo.

Essa si compone di 12 articoli e contiene nei suoi dettami essenziali:

  • All’art.1 la definizione di “equo compenso”, destinata a divenire una direttiva fondamentale nei rapporti tra professionisti, clienti e Pubblica Amministrazione.
    Per “compenso equo” si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, nel caso dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’art.9 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla L. n.27/2012.
  • L’art.2 3 riguarda l’Ambito di applicazione. La nuova legge si applica ai rapporti professionali di cui all’articolo 2230 del Codice Civile, regolati da convenzioni aventi per oggetto lo svolgimento, “anche in forma associata o societaria” delle attività professionali di natura intellettuale svolte in favore:
    – di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate;
    – di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più
    di 50 dipendenti o hanno presentato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
    – della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.

La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate. I primi, e dunque anche gli Ingegneri, per determinare un compenso equo dovranno fare riferimento ai parametri indicati nei Decreti Ministeriali per ogni singola categoria o classe di lavori.

Si segnala, tra le novità, che la nuova normativa contiene un riferimento (art.7) sull’efficacia del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine territoriale, nonché l’intervenuta abrogazione (per effetto dell’art.12 della legge) della lettera a) del comma 1 dell’art.2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, che aveva abrogato le tariffe obbligatorie, con un effetto di reviviscenza delle tariffe professionali (oggi denominate parametri).

Si evidenzia inoltre che l’art.5, comma 5 della Legge affida agli Ordini professionali il compito di approvare “disposizioni deontologiche” atte a sanzionare la violazione, da parte dei professionisti, della disciplina sull’equo compenso. A tal proposito si segnala che da parte del Consiglio è in fase di analisi per la definitiva approvazione del Nuovo Codice Deontologico aggiornato con la norma oggi divenuta cogente.

In realtà, il Codice deontologico vigente prevede già delle norme di comportamento che possono consentire ai Consigli di Disciplina di operare nel senso della nuova normativa, nelle more dell’adeguamento del Codice, proprio in virtù di due commi degli articoli citati:

11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

L’art.10 della Legge n.49/2023 istituisce inoltre presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni in materia di equo compenso, con il compito di:

– esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni;

– formulare proposte nella materia dell’equo compenso;

– segnalare al Ministro della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, dura in carica tre anni e si sottolinea che ne farà parte anche “un rappresentante per ciascuno dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali”. Occorrerà attendere, in questo senso, le iniziative del Ministero Vigilante.

Sarà oggetto di successivo approfondimento, infine, il disposto normativo sancito dagli articoli 3, 5 e 6 (ovvero “Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo”, “Disciplina dell’equo compenso” e “Presunzione di equità”), di cui sarà data notizia tramite ulteriori circolari o comunicazioni informative, assieme a tutti gli altri temi che l’opportuno esame del testo porrà in fase applicativa.

In un così articolato contesto pare opportuno riepilogare l’attuale quadro normativo che regola gli aspetti deontologici in materia.

Ricordiamo anzitutto che la Legge 04.08.2017 n. 124 ha modificato l’art. 9 della Legge 24.03.2012 n. 27, indicando che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

La misura del compenso è resa nota al cliente preliminarmente all’incarico ed obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con ciò si ribadisce l’obbligo deontologico, anche nei confronti di Committenti privati, di formalizzare (preventivamente all’assunzione dell’incarico) con un disciplinare d’incarico contenente un preventivo (in subordine almeno il preventivo); contestualmente dovranno essere comunicati al Committente gli estremi della polizza assicurativa nonché l’obbligo di assolvimento degli obblighi relativi alla formazione continua e alla non incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.

In ogni caso si evidenzia che prestazioni non supportate da incarico in forma scritta o digitale nelle forme previste dalla Legge 27/2012, a prescindere dai contenuti della L.49/2023, potranno già di per sé stesse essere considerate violazioni deontologiche e, come tali, essere sottoposte al Consiglio di Disciplina.

In riferimento alla Legge 21.04.2023 n. 49 circa l’“equo compenso”, tramite il link indicato in calce è possibile scaricare e prendere visione dei seguenti documenti:

  • Legge 21 aprile 2023 n.49. “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”. G.U. 5 maggio 2023 n.104.
  • Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 76 del 31.07.2023 per le modalità di attuazione e l’individuazione delle Committenze per le quali ne è obbligatoria l’applicazione.
  • Circolare CNI n. 93 del 10/10/2023 che recepisce i principi espressi da ANAC nella Delibera 20 luglio 2023 n.343 allegata alla stessa circolare (non applicabilità di riduzioni al compenso determinato secondo i Decreti Ministeriali).
  • Circolare CNI n. 98 del 26/10/2023. Equo compenso ed affidamenti diretti.

Si segnala infine che, contestualmente alla presente, è stata inviata comunicazione (anch’essa reperibile e visionabile insieme alla documentazione di cui sopra) a tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio provinciale circa l’obbligo di applicazione della suddetta Legge.

Link documentazione:
https://app.box.com/s/r9a87wmkos205rmumdrka26jkwze6yki

Con i migliori saluti

Il Segretario
Luigi Rossi